L’Ivass sanziona le compagnie assicurative che inseriscono nelle condizioni contrattuali delle polizze abbinate a finanziamenti modalità di calcolo ambigue. Scopri come essere più trasparente con i tuoi clienti.
Controlli Ivass: calcoli poco chiari nelle polizze abbinate a finanziamenti
Uno dei temi più caldi di quest’anno nell’universo assicurativo è sicuramente il problema delle polizze abbinate a finanziamenti. Parliamo di “problema” perché da una delle ultime indagini IVASS è emerso che alcune compagnie hanno adottato modalità di calcolo ambigue per quanto riguarda la determinazione della parte di premio non goduto da restituire all’assicurato in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Il numero dei reclami da parte dei clienti è aumentato considerevolmente. Inoltre, l’istruttoria e lo studio di alcuni campioni di condizioni contrattuali di prodotti PPI (payment protection insurance) ha evidenziato numerose criticità di calcolo. Per questo, l’IVASS ha ritenuto opportuno iniziare una serie di controlli su ampia scala.
Qual è il problema di calcolo nelle polizze abbinate a finanziamenti?
Il problema fondamentale, rilevato dall’IVASS, sta nel fatto che solo pochissime compagnie assicurative accompagnano nelle condizioni di polizza le modalità di calcolo del finanziamento con formule ed esempi che aiutano i clienti.
La maggior parte delle compagnie di assicurazione, invece, si limitano a citare l’art. 49 del Regolamento n 35/2010 o quello più recente come l’art. 39 del Regolamento n 41/2018 senza però accompagnare le polizze abbinate a finanziamenti con esempi pratici.
Le formule approssimative delle compagnie di assicurazione
Tuttavia, spesso le formule sono sbagliate o portano a risultati inesatti. Anche nei contratti di quelle imprese che riportano le modalità di calcolo di un finanziamento.
A volte non risultano in linea con le normative vigenti e non considerano minimamente il debito residuo per la parte relativa al premio puro da restituire.
Infatti, la quota da rimborsare è calcolata sulla base della durata residua del contratto e di un c.d. fattore di correzione, calcolato sulla base della durata, che approssima l’effettivo rapporto tra il debito residuo e il debito originario.
Si tratta di formule approssimative, secondo l’IVASS. Che non sono conformi ai criteri che regolamentano la disciplina assicurativa. E in più, non sono neanche coerenti con i criteri enunciati nelle condizioni contrattuali perché determinano una grossa penalizzazione per il cliente contraente.