L’intermediario, correttamente iscritto nelle sezioni A o B del RUI, ha l’obbligo di rendere note le iscrizioni e cancellazioni dei propri dipendenti, collaboratori, o altri addetti all’intermediazione assicurativa che operano per suo conto. (Art. 109 Comma 4 del C.A.P. – Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi).
L’IVASS ha recentemente aggiornato la modalità di comunicazione di queste informazioni automatizzando il processo attraverso l’utilizzo di supporti digitali (pdf) attraverso i quali si riducono notevolmente le possibilità di errore, tuttavia sono spesso riscontrati situazioni dove gli intermediari non hanno sotto controllo la gestione della propria rete di collaboratori e rischiano sanzioni che si possono distinguere tra le tipologie di seguito indicate:
- Esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro ( 305 CAP)
- Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali ( 62 Regolamento n. 5/2006)
- Inosservanza degli obblighi di comunicazione all’IVASS ( 36 Regolamento 5/2006)
- mancata comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento, la perdita di taluno dei requisiti previsti per l’iscrizione),
- ripresa dell’attività per Agenti e Broker inoperativi senza comunicazione entro i cinque giorni o senza la polizza rc o l’aggiornamento professionale
- mancata comunicazione entro dieci giorni lavorativi dell’interruzione del rapporto di collaborazione con intermediari sez. C-E